Visto il CCNL 2019/21 art. 35;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 all’art. 1, comma 54, che ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno;
Si invitano i docenti interessati a presentare formalmente istanza di fruizione dei giorni di FERIE, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua in assenza di attività didattiche programmate).
Carlo Rinaldini