In riferimento all’Ordinanza ministeriale n. 234 del 05/12/2023 recante “termini e modalità delle elezioni
delle componenti elettive del CSPI nonché delle nomine e designazione dei suoi componenti e art. 16
costituzione della Commissione elettorale di istituto nominata dalla Dirigente scolastica e costituita dai
docenti : prof. Marco Rosciani (Presidente) prof.ssa Beatrice Zuccatosta (segretario) prof. Claudio Busilacchio
(Vice presidente) e dal personale Ata Marco Battistelli (scrutinatore ) e Chiara Prisma (scrutinatore) ; espletati
tutti gli adempimenti previsti per il deposito da parte della segreteria del personale degli elenchi elettorali
definitivi per docenti e Ata e definito l’allestimento del seggio 01 presso la Biblioteca del Liceo Rinaldini si
ricorda alle componenti scolastiche che le elezioni sono state indette in data :
07/05/2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e che il personale docente e Ata si potrà recare alle urne per
l’esercizio di voto alle elezioni CSPI, presentando un documento di riconoscimento (carta d’identità ,
patente in corso di validità ) ; le modalità di voto sono indicate nella scheda elettorale che verrà consegnata
all’uopo dalla Commissione elettorale.
I votanti potranno consultare le liste con i candidati a disposizione per le componenti ed in ogni caso le liste
dei candidati sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’apposita sezione dedicata
al CSPI.
Cos’è il CSPI
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale
dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Il Consiglio formula proposte ed
esprime pareri obbligatori: a. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della
scuola; b. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato “Ministro” in materia
di valutazione del sistema dell’istruzione; c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione
definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; d.
sull’organizzazione generale dell’istruzione. 3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro
ritenga di sottoporgli. 4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge
e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove indagini conoscitive sullo
stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro. 5. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti. Di tali componenti: a. quindici sono eletti
dalla componente elettiva che rappresenta Il personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali; è
garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione. b. quindici sono
nominati dal Ministro tra esponenti significativi dei mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’Università,
del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale, che assicurino il più ampio
pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e
autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; c. tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di
lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d’Aosta. d. tre sono nominati
dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole
dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 6. Il Consiglio superiore è integrato
da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell’articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia
di Trento, a norma dell’art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come
modificato dal Decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto
delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all’art. 2, comma
2, lettera c). 7. Fino al riordino del settore dell’Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli
Istituti superiori delle industrie artistiche. 8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di
ministro o di sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio superiore
della pubblica istruzione. 1 membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale
in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal
servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l’accesso alla
dirigenza e l’accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto
nella scuola. 9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per
le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e
grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio. Organi, struttura e
funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione 1. Il Consiglio superiore della pubblica
istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 2. Il Consiglio elegge altresì l’ufficio di presidenza, al
quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati. 3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva
al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l’altro disciplinati i tempi e le modalità
di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell’ufficio di presidenza; l’istituzione e il
funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall’assemblea generale. 4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal
regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno
un terzo dei suoi componenti. 5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni
dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può,
comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore
assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. 6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio
può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l’Amministrazione della pubblica
istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce,
nel casi di legge, del trattamento di missione. 7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e
organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell’amministrazione della pubblica istruzione.
prof.ssa Beatrice Zuccatosta
(membro Commissione elettorale per elezioni CSPI)
Carlo Rinaldini