Tasse scolastiche

Le istruzioni per l’anno scolastico 2024-25  sono contenute nella Circolare n. 269

La Legge prevede che la Scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, ciò significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, vanno corrisposte solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado. L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 Testo Unico D.Lvo 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo:

1. Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari di secondo grado, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di € 6,04.

2. Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad un altro statale, dalla nuova scuola. Importo € 15,13.

3Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado in unica soluzione (art. 3 D. M. Finanze 16.09.1954) al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L‘importo è di € 12,09.

4. Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Importo € 15,13, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

 

CLASSI  4^: TASSA ISCRIZIONE  € 6,04  + TASSA FREQUENZA € 15,13 TOTALE€ 21,17
CLASSI  5^: TASSA ISCRIZIONE  non dovuta  + TASSA FREQUENZA € 15,13 TOTALE € 15,13

 

Il versamento delle TASSE STATALI ERARIALI è obbligatorio e può essere pagato tramite PagoPa o tramite il modello F24 indicando, per quest’ultimo, il rispettivo codice tributo:

 TSC1 per il pagamento della tassa d’iscrizione;
 TSC2 per il pagamento della tassa di frequenza;

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
Sono esonerati dal pagamento della tassa statale erariale (ciò vale solo per gli alunni delle future 4^ e 5^)
coloro che rientrato in una delle seguenti situazioni:
–  PER MERITO: con votazione non inferiore alla media di otto decimi 8/10 nello scrutinio finale
dell’a.s. 2019/2020;
–  PER REDDITO: valore dell’ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00;
–  PER STUDENTI APPARTENENTI A SPECIALI CATEGORIE.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici prot.
n. 13053 del 14/06/2019. L’esonero va richiesto tramite apposito modulo presente nella sezione ISCRIZIONE/ MODULISTICA del sito istituzionale del Liceo Rinaldini e inviato insieme alla documentazione.

DETRAZIONI
In base a quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato e meglio specificato dalla L. n. 40 del 2 aprile 2007, art. 13 cc 3-8, è prevista la possibilità per le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni (nel caso specifico il contributo volontario) a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, nella misura del 19%

Lo stesso Testo Unico prevede l’esonero dalla tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma per merito. I dati sono disponibili alla pagina MIUR: www.istruzione.it/web/hub/urp