Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione

Come è noto, per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

  • per la scuola primaria: decreto legislativo n. 62/2017 e ordinanza ministeriale n. 172/2020
  • per la scuola secondaria di primo grado: decreto legislativo n. 62/2017
  • per la scuola secondaria di secondo grado: d.P.R. n. 122/2009

Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Si ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.
Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico. […]

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del D.P.R. n. 122 del 2009.
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. […]

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA
Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari

 

ALL.n,1 Nota_DPIT_699_06_05_2021